Diffida ad adempiere — Fatture
Vuoi risolvere un contratto per mancato pagamento delle fatture? Il software genera la diffida ad adempiere con termine congruo e avviso di risoluzione (art. 1454 c.c.). Scarichi il PDF e lo invii con i tuoi canali (PEC o raccomandata A/R). Primo documento gratis.
Attenzione
Questa diffida si usa solo quando le fatture sono collegate a un contratto che si vuole risolvere. Per una fattura scaduta senza risoluzione: vai su /sollecito o /messa-in-mora.
Modello conforme a Codice Civile/prassi. Nessuna promessa di invio integrato.
Quando si usa e quando no
Usala quando il mancato pagamento di una o più fatture integra inadempimento contrattuale e intendi risolvere il contratto se il debitore non paga entro un termine congruo.
Non è lo strumento corretto per il semplice recupero del credito senza risoluzione: in quel caso procedi con sollecito di pagamento e, se necessario, messa in mora per interessi e prova dell'intimazione.
Elementi essenziali del modello (specifici)
Parti e contratto di riferimento (tipo, data, oggetto)
Elenco fatture insolute (numero, data, importo, competenza)
Termine congruo per il pagamento (es. 15–30 giorni) e modalità di versamento
Avviso di risoluzione ex art. 1454 c.c. in caso di ulteriore inadempimento
Richieste accessorie: interessi/penali contrattuali, risarcimento danni, restituzioni/rilascio se dovuti
Allegati: contratto/ordini, fatture, DDT/consegne, solleciti/PEC, eventuali ricevute parziali
Prove e allegati utili
Contratto e condizioni economiche; fatture e scadenze; estratti contabili o prima nota; solleciti pregressi; coordinate di pagamento; prova della prestazione (DDT, rapportini, documenti di consegna).
Errori comuni da evitare
Usare la diffida ad adempiere quando serve solo un sollecito/messa in mora
Termine assente, non congruo o senza modalità di pagamento chiare
Mancata indicazione del contratto/ordine collegato alle fatture
Omissione dell'avviso di risoluzione ex art. 1454 c.c.
Invio con canali che non provano ricezione (evitare email semplici)
Mini fac-simile (estratto 6–8 righe)
Oggetto: Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. — Mancato pagamento fatture collegate a contratto
Con riferimento al contratto di … del …, risultano insolute le fatture n. … del … per complessivi € ….
Vi intimiamo a versare l'intero dovuto entro [TERMINE] giorni dal ricevimento, con avviso che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Restano ferme richieste di interessi/penali e risarcimento ove spettanti. In allegato: contratto, fatture, solleciti/PEC, DDT.
Invio e prova di invio
Scarichi il PDF e lo invii con i tuoi canali (PEC o raccomandata A/R), conservando ricevute di accettazione/consegna o AR. La dashboard archivia cronologia e documenti.
Come funziona
Processo semplice e veloce in 4 passaggi
"Ad adempiere – fatture (con risoluzione)"
contratto, elenco fatture, importi e prove
fac-simile con termine e avviso di risoluzione evidenziati
PDF; invio con i tuoi canali
Domande Frequenti
La diffida ad adempiere per fatture si usa quando il mancato pagamento integra inadempimento contrattuale e vuoi risolvere il contratto se il debitore non paga entro un termine congruo (art. 1454 c.c.). Il sollecito di pagamento è un primo richiamo formale per una fattura scaduta, mentre la messa in mora costituisce il debitore in mora, fa decorrere interessi e serve come prova dell'intimazione, ma non comporta automaticamente la risoluzione del contratto.
Dipende dal tipo di contratto, dalla soglia di importo e dall'urgenza della prestazione; in prassi un intervallo 15–30 giorni è considerato ragionevole salvo pattuizioni diverse. Il nostro modello propone un termine modificabile coerente con la casistica, includendo modalità di pagamento chiare.
Sì: se il contratto contiene una clausola risolutiva espressa, questa può operare alle condizioni previste; la diffida ad adempiere resta uno strumento alternativo/aggiuntivo che fissa un termine e formalizza l'avviso di risoluzione. È opportuno richiamare nel testo eventuali penali o clausole economiche applicabili.
Contratto/ordini, elenco fatture insolute (numero, data, importo), estratti contabili, solleciti/PEC pregressi, eventuali DDT o prove di consegna/prestazione. Allegare le prove semplifica la verifica e riduce le contestazioni.
Decorso inutilmente il termine congruo, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; restano azionabili interessi/penali, risarcimento e restituzioni. Per il recupero del residuo si potrà procedere con gli strumenti ordinari (ad es. messa in mora, eventuale ingiunzione se ne ricorrono i presupposti).
In linea di massima no: se non intendi risolvere il contratto, è preferibile il sollecito e, se necessario, la messa in mora che fa decorrere interessi e crea prova dell'intimazione, senza effetti risolutivi.
Le informazioni hanno finalità pratiche e non sostituiscono consulenza legale sul caso concreto.
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